In data 21.12.2022 è stata emanata dalla Divisione 3
della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la nota esplicativa prot U.0040141 relativa ai
casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR.
A tal fine si evidenzia che le imprese che spediscono merci
e/o rifiuti in quantitativi inferiori ai limiti di esenzione parziale (1.1.3.6
ADR) o in regime di limited quantity (3.4 ADR) non hanno l’obbligo di
nominare un Consulente ADR.